L’installazione di un punto di ricarica in condominio può rivelarsi un’operazione assai complessa. Al contrario delle installazioni in case indipendenti, infatti, spesso per poter installare il punto di ricarica – anche se all’interno del proprio box – è necessario non solo fronteggiare costi mediamente più elevati, ma anche ottenere un’autorizzazione alla realizzazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale.
Abbiamo già visto quali sono le norme da seguire a livello tecnico in questo articolo, mentre ora ci concentreremo sulle regole di approvazione per l’installazione di una wallbox.

Quando è richiesta l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e quali sono i quorum necessari?

È sicuramente richiesta in due casi principali: quando il punto di ricarica privato viene allacciato al contatore condominiale oppure quando viene allacciato al contatore di un operatore terzo che fornisce il servizio di ricarica all’interno del condominio (come nel caso della soluzione finanziata ChargeGuru). In entrambi i casi, si effettueranno dei lavori che incideranno sicuramente sulle parti comuni e sull’impianto elettrico dell’autorimessa condominiale.

In questi casi troverà applicazione l’art. 17-quinquies della L. 134/2012, che prevede delle maggioranze semplificate. Esso dispone infatti che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in condominio debbano essere approvate dall’assemblea di condominio con le maggioranze previste dall’articolo 1136, primo, secondo e terzo comma del codice civile. Si tratta dunque di un rinvio alla disciplina generale delle maggioranze previste dal codice, con la conseguenza che:
– in prima convocazione, per la valida costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo) sarà necessario l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, mentre per l’adozione della delibera (quorum deliberativo) sarà sufficiente il voto favorevole un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio;

– in seconda convocazione, per la valida costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo) sarà necessario invece l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio, mentre per l’adozione della delibera (quorum deliberativo) sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Un altro caso in cui è sicuramente necessaria la previa approvazione condominiale è quello relativo all’installazione di un punto di ricarica condominiale condiviso allacciato al contatore condominiale (o di un operatore terzo).

Anche per questa casistica troverà certamente applicazione il richiamato art. art. 17-quinquies della L. 134/2012, con gli effetti che ne conseguono.  In questo caso è peraltro possibile applicare anche la disciplina delle innovazioni voluttuarie: poiché infatti l’opera potrebbe essere oggetto di utilizzazione separata, i condòmini interessati potrebbero decidere di farsi carico direttamente della spesa della progettazione ed installazione dell’impianto, senza coinvolgere i condòmini dissenzienti, diventando di fatto comproprietari dell’impianto e dell’opera.

E per le installazioni private?

Anche in questo caso sarebbe comunque necessaria l’autorizzazione condominiale nel caso in cui l’installazione dovesse coinvolgere anche parti comuni del condominio. L’amministratore o amministratrice del condominio, dopo aver effettuato tutti i controlli di sicurezza del caso e stabilito l’ammontare delle spese per la presentazione di una nuova SCIA di aggiornamento (in caso di autorimessa sottoposta a prevenzione incendi), convocherà successivamente l’assemblea per riferire nel caso in cui l’installazione richieda o meno modifiche su parti comuni del condominio che dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto nell’art. 1102 del codice civile (ad es., l’installazione di nuovi cavi per assicurare una maggiore portata o interventi sul quadro dei contatori condominiale, ecc.).

Anche nei casi in cui non è necessario realizzare dei lavori in zone comuni, consigliamo di avvisare sempre l’amministratore di condominio prima di procedere e di rivolgerti ad un installatore certificato e preparato su queste tematiche.

>> Scopri di più: Ricarica in condominio: soluzione privata o condivisa?

 

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